(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 51
                        dell'8 novembre 2006)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
    La  Commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'Art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Integrazioni dell'Art. 11
    1.  Al comma 1 dell'Art. 11 del regolamento regionale 30 novembre
1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) dopo il punto
e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «I  bracchieri  ed i conduttori
dichiarati  nel verbale di cacciata possono usare anche le cartucce a
salve.».
    2.  Alla  lettera b-bis) del comma 4 dell'Art. 11 del regolamento
regionale n. 34/1999 dopo le parole: «cartucce a salve» sono aggiunte
le  parole: «ad esclusione dei bracchieri e dei conduttori dichiarati
nel verbale di cacciata».