(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 51 dell'8 novembre 2006) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'Art. 39, comma 1 dello Statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Integrazioni dell'Art. 11 1. Al comma 1 dell'Art. 11 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo: «I bracchieri ed i conduttori dichiarati nel verbale di cacciata possono usare anche le cartucce a salve.». 2. Alla lettera b-bis) del comma 4 dell'Art. 11 del regolamento regionale n. 34/1999 dopo le parole: «cartucce a salve» sono aggiunte le parole: «ad esclusione dei bracchieri e dei conduttori dichiarati nel verbale di cacciata».